Centro Studi sul Diritto di Famiglia

 

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 15 Gennaio 2010 in Roma, si sono riuniti i signori:

(omissis)

i quali costituiscono in qualità di soci promotori un'Associazione non riconosciuta denominata "CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI" che avrà la propria sede in Roma via Maria Cristina n. 2, con il programma di svolgere, senza fini di lucro, attività di formazione, studio, ricerca e approfondimento del diritto della famiglia e dei minori e delle telematiche ad esso attinenti.
            2)Scopi dell'Associazione, che ha durata illimitata sono:
-  promuovere e diffondere la conoscenza del diritto di famiglia e delle branche del diritto affini ad esso;
· sollecitare, favorire, partecipare all'istituzione e l’organizzazione di convegni, conferenze, corsi di formazione e scuole di specializzazione atte allo scopo;
· sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni;
· preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento professionale in questo campo;
· formare, preparare e gestire gruppi di esperti in grado di operare in questo campo;
· pubblicare giornali periodici, riviste o libri a stampa o telematici;
· realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
· organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione;
. fare tutto quanto necessario per pubblicizzare ed informare i terzi circa lo scopo e l’attività dell’associazione;
- intrattenere contatti con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con gli Istituti accademici e scientifici per approfondire, studiare, analizzare proposte e disegni di legge relativi alla materia di interesse dell’associazione;
· esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione osserverà le normative amministrative e fiscali vigenti.
            3) I soci promotori, riuniti in Assemblea, eleggono, seduta stante, il Consiglio Direttivo nelle persone di: Matteo Santini, Lello Spoletini, Lucilla anastasio, Fabrizio Bruni, Marina turchetti, per la durata in carica di anni 3 dalla data della nomina.
Il primo esercizio sociale, in considerazione della circostanza che l'attività sociale propriamente detta necessita di un primo periodo di organizzazione, allestimento e strutturazione, si chiuderà il 31 dicembre 2010.
L'Assemblea dei soci costituenti stabilisce, inoltre, come la quota sociale sia di € 30,00 annuali e che i soci ordinari che hanno effettuato richiesta di adesione prima del 15.01.2010, siano esonerati dal versamento della stessa, almeno per il primo anno.
Delibera inoltre di approvare lo statuto dell'Associazione che forma parte integrante del presente atto costitutivo nel testo che segue.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione
E' costituita un'Associazione  denominata "CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI", promossa senza finalità di lucro e con l'obiettivo principale ed inderogabile di svolgere attività di studio e ricerca in merito al diritto della famiglia e dei minori.

Art. 2 – Durata
La durata dell'Associazione non ha limite temporale, salvo sopravvenuta delibera di scioglimento.

Art. 3 – Sede
L'Associazione ha sede in Roma, alla Via Maria Cristina n. 2 e potrà aprire sedi secondarie o territoriali su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 – Oggetto sociale
Ferma restando la costitutiva e pregiudiziale mancanza di ogni finalità di lucro, sono scopi dell'Associazione:
-  promuovere e diffondere la conoscenza del diritto della famiglia e dei minori e delle branche del diritto affini ad esso;
- studiare ed approfondire le tematiche del diritto di famiglia;
- promuovere l’interesse per tale materia e diffonderne la conoscenza;
- favorire la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano;
- elaborare e promuovere progetti di legge in tema;
- sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni;
- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento professionale in questo campo;
- formare, preparare e gestire esperti in grado di operare in questo campo;
- pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione;

- favorire, sviluppare e promuovere forme e strumenti di conciliazione e di ADR nell’ambito del diritto di famiglia;

- approfondire tematiche connesse al Diritto di Famiglia Comparato e Comunitario, promuovendo opportune soluzioni per l‘armonizzazione e l’unificazione delle norme fondamentali sul diritto della famiglia e dei minori;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione osserverà le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 5 – Esclusione del fine di lucro
L'Associazione non ha fini di lucro, ma non è escluso l'esercizio di attività commerciali svolte in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

Art. 6 – Risorse patrimoniali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • quote e contributi degli associati;

Altre risorse economiche e finanziarie potranno derivare da:

  • eredità, donazioni, legati;
  • contributi statali, regionali, di enti locali, istituzioni di enti pubblici e/o privati;
  • contributi dell'Unione Europea, di fondazioni e/o organismi internazionali;
  • proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e/o a terzi, cessioni comunque finalizzate al raggiungimento  degli obiettivi istituzionali;
  • liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche e/o giuridiche;
  • entrate derivanti da iniziative patrimoniali finalizzate al proprio finanziamento;
  • entrate derivanti da pubblicazioni, dall’organizzazione di corsi, scuole, convegni, conferenze con obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.

Art. 7 -  Associati
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, religione e opinione politica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e/o che siano praticanti avvocati e/o magistrati e/o  docenti universitari in materia economiche o giuridiche e/o mediatori familiari e/o psicologi e/o esperti in diritto di famiglia, i quali, condividendone gli scopi, inoltrino regolare domanda, compilando l'apposito modulo. Possono essere soci anche altre associazioni.
L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta ed avrà effetto dalla data di versamento della quota sociale; ogni associato, in regola con il pagamento delle quote, è membro dell'assemblea sociale, ha diritto di voto e può candidarsi all'elezione alle cariche sociali. La domanda di adesione è effettuata compilando apposito modulo, il quale debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via fax e via posta presso la sede dell’associazione, unitamente ad un documento di identità.
Gli associati assumono l’impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi.
Le Categorie di Associati sono: 1) Soci Promotori 2) Soci Ordinari 3) Soci Promotori a Distanza. Si considerano Soci Promotori a Distanza i soggetti che, pur non essendo fisicamente presenti all'atto della costituzione dell'associazione, hanno inviato via fax la richiesta di adesione e di partecipazione all'atto costitutivo in qualità di promotori, prima della data di costituzione dell'associazione, unitamente ad una delga scritta a farsi rappresentare nel corso dell'assemblea costitutiva.

La qualità di associato si perde  per decesso, dimissioni, espulsione e mancato pagamento della quota sociale.


Art. 8 – Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:

  • l'assemblea dei soci;
  • il collegio dei probiviri,
  • il consiglio direttivo, composto da cinque membri,
  • (il consiglio direttivo elegge al suo interno): il presidente,
  • vicepresidente,
  • segretario,
  • tesoriere.

Art. 9 – Assemblea
a) L'assemblea è costituita dagli iscritti all'Associazione; è convocata e presiduta dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per deliberare sull'ordine del giorno preventivamente comunicato. Possono essere convocate assemblee straordinarie anche per iniziativa di un terzo dei soci che ne facciano espressa richiesta scritta (anche solo tramite email) o su richiesta del Presidente.
b) Ciascun associato, in regola con il versamento delle quote socialii, ha diritto di voto attivo e passivo; può esprimere un solo voto; può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Nessun associato potrà ricevere più di 25 deleghe.
c)Per la validità della costituzione e delle delibere assembleari, in prima convocazione è necessario che siano presenti ovvero rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e delibererà a maggioranza semplice.
d)Per le modifiche allo statuto e per la revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo o dell'intero Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. La medesima maggioranza è prevista per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
e) Spetta all'Assemblea deliberare in ordine a:

  • indirizzi generali e linee programmatiche dell'Associazione;
  • elezione del Consiglio Direttivo;
  • approvazione del rendiconto economico-finanziario, consuntivo e preventivo;
  • conferma o eventuale revoca motivata della fiducia al consiglio direttivo che abbia operato in difformità degli indirizzi deliberati;
  • eventuale espulsione di associati per contrasto ovvero incompatibilità con le finalità dell'Associazione;
  • modifiche statutarie;
  • scioglimento dell'Associazione;
  • la concessione di specifiche deleghe a singoli associati o a membri del consiglio direttivo per il compimento di determinati atti

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto (anche solo tramite e-mail), contenente l'ordine del giorno ed inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci possono partecipare all’assemblea anche avvalendosi del sistema della videoconferenza, dandone avviso scritto al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Spetta al Presidente porre in essere tutte le opportune azioni dirette ad accertare l’identità del socio che partecipa all’assemblea in videoconferenza.

Art. 10 – Amministrazione
a)L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da 5 membri, eletti dall’ Assemblea tra i soci, con maggioranza semplice.
I consiglieri eleggono il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
b) I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi. L'esercizio delle cariche è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.
c) Il consiglio direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato, per legge o per statuto, all'assemblea degli associati. Si costituisce e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo e l'Assembea nelle attività connesse alla ricerca e alla formazione.
In caso di sopravvenuta cessazione dalla carica di un consigliere per dimissioni, impedimento prolungato o altra causa, il consiglio direttivo prosegue la propria attività in regime di prorogatio, per i provvedimenti urgenti, sino alla reintegrazione del plenum. In caso di revoca della fiducia da parte dell'assemblea, il consiglio direttivo è obbligato a dimettersi e l'assemblea provvede ad eleggere il nuovo consiglio su convocazione effettuata dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo ha facoltà nel corso del mandato, di nominare uno o più Presidenti Onorari dell'associazione da scegliersi, anche tra non soci, tra personalità che si sono distinte in ambito scientifico o accademico o istituzionale. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

Nei Distretti di Corte di Appello dove sono presenti almeno 20 soci (tra ORDINARI e PROMOTORI) possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, le Rappresentanze Territoriali, coordinate e rappresentate da un Responsabile Territoriale. Il Responsabile Territoriale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Le Rappresentanze Territoriali possono organizzare eventi formativi e tutte le attività, previste nell'oggetto sociale dell'associazione, che coinvolgano esclusivamente il Distretto di Rappresentanza. Tutte le attività devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. La singola Rappresentanza Territoriale si riunisce in assemblea, senza alcuna formalità, su covocazione del Responsabile Territoriale e delibera con le stesse maggioranze previste nel presente statuto per l'assemblea nazionale.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri ed è eletto
dall’Assemblea a maggioranza semplice.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento
deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori
dell’Associazione.
Esso delibera, su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci soci, il
proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti procedimenti:
I.censura scritta;
II. sospensione temporanea;
III. espulsione.
La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del
caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata
agli interessati entro i successivi quindici giorni.
La mancata presenza alle riunioni di un membro del Collegio, per quattro volte consecutive,
determinerà la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti

Art. 12 – Presidente
Il presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nell'esercizio della propria carica il presidente provvede a:
a) dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
b) convocare gli organi sociali predisponendone l'ordine del giorno;
c) promuovere tutte le iniziative, programmi, progetti, da presentare all'approvazione degli organi sociali;
d) vigilare sulla tenuta dei bilanci;
e) assolvere ai compiti d'istituto, riservandosi ampia facoltà di delega;
f) fare quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;
g) aprire e chiudere conti correnti ed effettuare operazioni su tali conti, quali bonifici, prelievi, emissioni di assegni, per il raggiungimento dei fini sociali e con obbligo di rendiconto dinnanzi all’Assemblea;
h) intrattenere rapporti con le Pubbliche istituzioni, Università, Istituti Accademici, mezzi di comunicazione;
In caso di impedimento e sino all'elezione del nuovo presidente, il vicepresidente gli subentra nella carica.

Art. 13 – Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Aprile dell’anno successivo alla singola chiusura di bilancio, dovrà essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'anno in corso ed il rendiconto economico-finanziario preventivo relativo all'anno successivo. Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2010.

Art. 14 – Estinzione
L'Associazione si estingue:

  • quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  • per volontà o per mancanza degli associati;

La relativa delibera sarà assunta dall'assemblea secondo le modalità previste dall'art. 9 dello statuto.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni e/o soggetti collettivi aventi analoghe finalità.

Art. 15 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia di associazioni non riconosciute.
Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

 

Statuto Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 11.02.2010


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