Centro Studi sul Diritto di Famiglia

 

RAPPRESENTANZE TERRITORIALI

Nei Distretti di Corte di Appello dove sono presenti almeno 20 soci (tra ORDINARI e PROMOTORI) possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, le Rappresentanze Territoriali, coordinate e rappresentate da un Responsabile Territoriale. Il Responsabile Territoriale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Le Rappresentanze Territoriali possono organizzare eventi formativi e tutte le attività, previste nell'oggetto sociale dell'associazione, che coinvolgano esclusivamente il Distretto di Rappresentanza. Tutte le attività devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. La singola Rappresentanza Territoriale si riunisce in assemblea (preferibilmente presso la sede dello studio del rappresentante territoriale), senza alcuna formalità, su convocazione del Responsabile Territoriale e delibera con le stesse maggioranze previste nello statuto per l'assemblea nazionale. Una volta reperiti i 20 associati, il Rappresentante Territoriale provvisorio viene formalmente indicato e nominato dal Consiglio Direttivo. Nel corso della prima assemblea "territoriale", sarà eletto il consiglio direttivo locale, con le stesse modalità previste per l'elezione del direttivo nazionale. Una copia di ogni verbale dell'assemblea locale, dovrà essere inviata via e-mail alla sede nazionale. Sarà compito della neo costitutita rappresentanza territoriale, attivarsi per l'organizzazione di un evento formativo nel distretto di competenza.

 

 

 


 
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